La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6187/2024 ha affermato che in tema di imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva, rivestendo la qualifica di responsabile di imposta, ai sensi dell’art. 180 del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, è obbligato al relativo pagamento, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, per cui, ove quest’ultimo non abbia versato l’ammontare corrispondente, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore, richiedendo il pagamento dell’imposta e della sanzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 180, Legge 17/07/2020 num.
77 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 18018 del 2023 Rv. 668330 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione