Con la sentenza 14 aprile 2026, n. 02953/2026 REG.PROV.COLL. (Sez. VI), il Consiglio di Stato ha delineato importanti principi in materia di atti amministrativi generali, discrezionalità tecnica e riparto territoriale di gettiti fiscali.
In primo luogo, i giudici hanno ribadito che i provvedimenti attuativi di norme di legge che individuano criteri e soggetti di riparto di un tributo, quando destinati a una pluralità indeterminata di casi, hanno natura di atti generali o sostanzialmente normativi. Ne consegue che non si applicano le regole sulla partecipazione procedimentale previste dagli artt. 7 e seguenti della legge n. 241/1990, ai sensi dell’art. 13 della stessa legge.
Sul piano del sindacato giurisdizionale, il Consiglio di Stato ha riaffermato che le scelte tecniche complesse adottate dall’amministrazione nell’ambito di criteri di riparto territoriale sono sindacabili solo nei limiti della manifesta illogicità, irragionevolezza o errore tecnico evidente. In particolare, l’utilizzo di metodi matematico-geografici per la delimitazione di ambiti territoriali (nel caso di specie il metodo dei “poligoni di Thiessen”) rientra nella discrezionalità tecnica dell’amministrazione ed è sottratto a una sostituzione valutativa del giudice.
È stato inoltre chiarito che, quando l’amministrazione si avvale di un apparato istruttorio tecnico e lo integra in una nota metodologica resa parte del provvedimento, la motivazione deve ritenersi sufficiente anche in assenza di un’analitica confutazione di tutte le possibili alternative metodologiche.
Altro principio rilevante riguarda la tutela dell’affidamento: la Corte ha escluso che la pregressa applicazione di diversi criteri impositivi o la precedente attribuzione di entrate tributarie possa vincolare il legislatore o l’amministrazione nella successiva riformulazione del sistema, trattandosi di interventi normativi con efficacia pro futuro.
Infine, la sentenza precisa che non può configurarsi una variazione dei confini comunali quando l’amministrazione si limita a individuare, ai soli fini fiscali, il soggetto titolare del gettito in relazione a beni situati nel mare territoriale, trattandosi di accertamento funzionale e non di modifica della circoscrizione territoriale.
Il Consiglio di Stato, pertanto, ha confermato la legittimità del sistema di riparto basato su criteri tecnico-oggettivi e la piena discrezionalità dell’amministrazione nella loro individuazione, nei limiti del rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione.