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Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti del principio di leale collaborazione tra amministrazioni nei procedimenti di erogazione dei fondi pubblici

Con la sentenza n. 03061/2026 (Cons. Stato, Sez. VI, 17 aprile 2026) i giudici confermano che il principio di leale collaborazione non può sostituire i controlli sostanziali previsti dalla normativa europea sui contributi pubblici né fondare un affidamento automatico sulla correttezza delle spese
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Con la sentenza n. 03061/2026 REG.PROV.COLL., il Consiglio di Stato, Sezione VI, interviene sul rapporto tra amministrazioni nella gestione e rendicontazione di finanziamenti pubblici, ribadendo alcuni principi di diritto in materia di controlli e affidamento.

Il Collegio chiarisce innanzitutto che il principio di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni, pur rilevante nei rapporti procedimentali, non può incidere sull’esercizio dei poteri di verifica e controllo previsti dalla normativa nazionale ed euro-unitaria in sede di rendicontazione dei contributi. Le interlocuzioni intercorse durante la fase di attuazione del progetto non sono idonee a sostituire né a vincolare i controlli finali di ammissibilità della spesa.

In particolare, il Consiglio di Stato afferma che eventuali indicazioni o interlocuzioni informali tra amministrazioni non possono determinare un affidamento giuridicamente tutelabile circa la definitiva ammissibilità delle spese, poiché tale valutazione resta riservata alla fase di controllo finale secondo le regole del sistema dei finanziamenti pubblici e dei regolamenti UE applicabili.

La sentenza ribadisce inoltre che i controlli amministrativi previsti dalla normativa europea in materia di fondi (anche tramite verifiche documentali e in loco) possono legittimamente condurre alla rideterminazione del contributo e all’applicazione di riduzioni o sanzioni, senza che ciò integri violazione dei principi di buona fede o collaborazione tra enti.

Ne deriva un principio di diritto di particolare rilievo: nei procedimenti di gestione di finanziamenti pubblici, il principio di leale collaborazione non elimina né attenua il potere-dovere dell’amministrazione competente di effettuare verifiche puntuali e autonome in sede di rendicontazione, né può fondare un affidamento definitivo sulla base di interlocuzioni intermedie.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.

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