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Consiglio di Stato: il soggetto che contribuisce alla contaminazione può essere obbligato alla bonifica anche senza formale individuazione ex art. 244 TUA

Con sentenza n. 02971/2026 (Reg. prov. coll.), il Consiglio di Stato chiarisce che l’obbligo di messa in sicurezza e bonifica può gravare anche su chi abbia concorso causalmente all’inquinamento e si sia attivato volontariamente nella gestione del procedimento ambientale.
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Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, con sentenza 14 aprile 2026 n. 02971/2026 (ric. n. 4451/2025), ha affermato un principio rilevante in materia di bonifiche ambientali e responsabilità per contaminazione dei siti.

Secondo i giudici amministrativi, ai fini dell’imposizione degli obblighi di messa in sicurezza e bonifica non è indispensabile la formale conclusione del procedimento di individuazione del “responsabile dell’inquinamento” ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. 152/2006, quando dagli atti emerga comunque un apporto causale alla contaminazione o una partecipazione significativa alla gestione del sito.

Il Collegio ha inoltre ribadito che il principio “chi inquina paga” consente di imputare gli obblighi ambientali anche a soggetti che, pur non formalmente qualificati come responsabili esclusivi, abbiano contribuito alla diffusione degli inquinanti o abbiano assunto volontariamente un ruolo attivo nella conduzione delle attività di caratterizzazione e progettazione degli interventi.

La decisione precisa che l’intervento volontario del soggetto interessato ex art. 245 del TUA non esclude, di per sé, la possibilità per l’amministrazione di imporre obblighi conseguenti alla contaminazione, né impedisce la considerazione del contributo causale ai fini dell’individuazione delle misure di ripristino ambientale.

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che le valutazioni tecniche e istruttorie svolte in sede di conferenza dei servizi possono fondare l’imposizione delle prescrizioni ambientali, anche in presenza di una contaminazione plurifattoriale, purché sia individuabile un nesso causale non meramente ipotetico tra attività svolta e danno ambientale.

Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.

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