Il Consiglio di Stato – Sez. V – con la sentenza n. 6175/2018 del 30 ottobre, è intervenuto a decidere sull’appello proposto da una ditta pubblicitaria con riguardo al rifiuto opposto dal Comune alla richiesta di voltura e di rinnovo di autorizzazioni alla collocazione di alcuni impianti pubblicitari nel centro abitato e per l’ordinanza di rimozione di manufatti già esistenti.
Con la suddetta pronuncia l’Organo di giustizia amministrativa ha svolto una disamina del quadro normativo vigente in materia, in particolare il Codice della Strada (decr, legisl. n. 285/1992), il relativo Regolamento di attuazione (decr. legisl. n. 495/1992), nonché il decr.legisl. n. 507/1993, recante la disciplina dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.
Ha, quindi, richiamato l’art. 23 del nuovo Codice della Strada, che prevede la necessità dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada per la collocazione dei manufatti e l’art. 3 del decreto n. 507/1993 che impone ai Comuni l’obbligo di adottare apposito Regolamento per la istituzione del Servizio delle pubbliche affissioni e per l’applicazione dell’ICP, con l’approvazione anche di un PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI, recante le modalità e le caratteristiche degli stessi ai fini della loro installazione, con la delimitazione del Centro abitato del territorio comunale e l’imposizione di limiti e divieti in alcuni casi anche in deroga delle prescrizioni interessanti la circolazione.
Ha anche ricordato il dettato della sentenza della Corte Costituzionale n. 455 del 17 luglio 2002, la quale ha chiarito che la tutela degli interessi pubblici legati alle attività pubblicitarie posta a base del decr. legisl,507 del 1993, si articola in un duplice intervento, l’uno di carattere generale e pianificatorio, per evitare il rilascio di autorizzazioni in maniera arbitraria, l’altro a contenuto particolare e concreto per assicurare il rispetto delle regole del PIANO.
Ad avviso del Consiglio di Stato, la sentenza appellata ha correttamente ricollegato il comportamento del Comune alla delibera del Commissario di delimitazione del Centro Abitato ed al successivo Piano Generale degli Impianti ed ha sostenuto che se pure la società pubblicitaria avesse impugnato nei termini il Piano stesso, non ne avrebbe potuto trarre alcun vantaggio , non avendo validamente contrastato la perimetrazione del Centro abitato se non a mezzo di alcune fotografie volte a dimostrare l’assenza del requisito della esistenza dei venticinque fabbricati previsti dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 6709 del 1997.
Riguardo alla censura con la quale la ditta pubblicitaria ha affermato che la sentenza non ha ritenuto formarsi il silenzio assenso sulla richiesta avanzata per il rilascio delle autorizzazioni, il Consiglio di Stato ha affermato che sulla base dell’art. 21, c. 1, della Legge n. 241/1990, l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge inerenti l’atto privo di risposta, non potendosi ottenere per tale via (appunto il silenzio assenso) quello che non sarebbe altrimenti possibile mediante l’esercizio del potere da parte della Pubblica Amministrazione. Si tratta di un principio consolidato da una copiosa giurisprudenza e, nel caso, di specie, come dianzi affermato, la richiesta per la collocazione di impianti era palesemente in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore degli Impianti e della delibera di perimetrazione del Centro abitato.
Per le suddette motivazioni, l’Appello è stato respinto.
LINK – CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE V – SENTENZA N. 6175 DEL 30 OTTOBRE 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it