La Corte di Cassazione sez. 2 Civile con l’ordinanza n. 10505/2024 ha affermato che in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l’accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all’omologazione ministeriale prescritta dall’art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell’art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 142 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 45 com. 6 CORTE COST., DPR 16/04/1992 num. 485 art. 192, Decreto Legge 10/06/2002 num. 121 art. 4 com. 3 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 18354 del 2018 Rv. 649460-01, N. 6579 del 2023 Rv. 667010-01, N. 15324 del 2006 Rv. 591265-01, N. 14597 del 2021 Rv. 661511-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione