Nella sentenza n. 5 del 28 gennaio 2020 i giudici della Corte Costituzionale hanno stabilito l’illegittimità costituzionale dell’art. 24 della l. r. Basilicata n. 38/2018, che prevede l’inquadramento automatico nei ruoli della regione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso enti pubblici economici e società a totale partecipazione pubblica.
E’ costituzionalmente illegittimo, spiegano i giudici della Consulta, l’art. 24 della l. R. Basilicata n. 38/2018 nella parte in cui dispone che al “fine di razionalizzare l’impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale”, in quanto il riconoscimento del diritto potestativo del personale a tempo indeterminato appartenente a enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica di transitare nei ruoli del personale regionale, senza concorso, determinerebbe un privilegio indebito per i soggetti beneficiari di tale meccanismo.
La regola del pubblico concorso per l’accesso agli impieghi nelle p.a., infatti, ammette deroghe solo per fronteggiare specifiche necessità funzionali delle p.a. ovvero per peculiari e straordinarie ragioni di interesse pubblico, ma la necessità di razionalizzazione degli organismi partecipati, e la conseguente esigenza di tutelare l’impiego del personale presente in tali strutture, non costituisce fondata motivazione per derogare al principio costituzionale del pubblico concorso, sancito nell’art. 97 Costituzione.