La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 245/2017, depositata il 29 novembre 2017, ha dichiarato la illegittimità di alcune norme della Legge Regionale della Sardegna n. 25/2916 recante la istituzione dell’Agenzia sarda delle entrate (ASE), nel giudizio promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si tratta in particolare dell’articolo 1, comma 5 di tale legge il quale prevede, nel suo primo periodo, che presso l’ASE affluiscono le entrate spettanti alla Regione ai sensi dell’art. 8 dello Statuto speciale e delle relative norma di attuazione, anche quali quote delle compartecipazioni al gettito erariale corrisposte mediante riversamento diretto. L’Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che la prima parte dell’articolo produrrebbe l’effetto di portare tali entrate al di fuori della tesoreria unica statale, istituita con la legge n. 720(1984, con ciò violando i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ed in contrasto con l’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Corte ha ritenuto fondata la censura mossa dalla ricorrente.
Di conseguenza, Illegittima anche, secondo la Corte, la disposizione dell’articolo 9, comma 3, della stessa legge regionale, la quale prevede che l’ASE riversa nelle casse regionali le entrate di competenza con le modalità ed i tempi stabiliti con delibera della Giunta Regionale adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di entrate. Si tratta, infatti, del rapporto di stretta ed esclusiva dipendenza funzionale che lega le due proposizioni normative per cui, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5, della legge regionale n. 25/2016 comporta le estensione della dichiarazione anche all’art. 9,, comma 3, lettera a) della medesima legge.
Inammissibili o non fondate sono state invece dichiarate le altre questioni sollevate con riferimento alla stessa legge regionale n. 25/2016.