“La Corte prosegue nell’opera di disboscamento – si legge in un comunicato della Consulta – delle disposizioni incostituzionali riguardanti il pagamento di somme non previste dalle norme sul pubblico impiego”.
Nella sentenza n. 138 depositata il 6 giugno sono state dichiarate costituzionalmente illegittime le disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano e della Regione Trentino Alto Adige che prevedevano la trasformazione delle indennità dei dirigenti in assegni personali pensionabili dopo la cessazione dell’incarico.
“È significativo che – come già accaduto per analoga fattispecie riguardante la Regione Liguria – le questioni siano state rimesse in via incidentale dalle competenti sezioni regionali della Corte dei conti”. La Consulta ha evidenziato che la parificazione dei consuntivi regionali da parte della Corte dei conti consente di perseguire violazioni altrimenti confinate in zone d’ombra e per ciò stesso più insidiose per la sana gestione finanziaria della spesa pubblica. È stato infatti rimarcato che a) gli interessi erariali alla corretta spendita delle risorse pubbliche non hanno, di regola, uno specifico portatore in grado di farli valere processualmente in modo diretto; b) le disposizioni contestate non sono state impugnate nei termini dal Governo, unico soggetto abilitato a far valere direttamente lo sforamento dei vincoli di spesa del personale, divenendo così intangibili per effetto della decorrenza dei predetti termini e della decadenza conseguentemente maturata.
La Corte ha avuto modo di precisare che la normativa censurata pone in essere una lesione diretta dei principi posti a tutela dell’equilibrio del bilancio e della copertura della spesa, con ciò influendo «sull’articolazione della spesa del bilancio consuntivo 2017, sul quantum della stessa, sulla determinazione del risultato di amministrazione e su profili retributivi espressamente esclusi dal legislatore nazionale nell’esercizio della sua competenza esclusiva». Respinto, infine, l’argomento della Provincia autonoma di Bolzano secondo cui il fatto che il rendiconto presenti un saldo positivo sana l’assenza di legittimazione delle spese inerenti all’assegno pensionabile e ai collegati oneri previdenziali. L’avanzo di amministrazione, infatti, non può essere inteso come una sorta di utile di esercizio, il cui impiego sarebbe nell’assoluta discrezionalità dell’amministrazione.