Secondo i giudici del Tar Piemonte, che espongono il principio nella sentenza n. 30 del 9 gennaio 2020, è illegittima per difetto di competenza la delibera di una Giunta comunale sulla tutela del territorio dall’invasione/immigrazioni perché il potere così come esercitato dal Comune non è previsto da alcuna disposizione di legge.
I giudici amministrativi piemontesi spiegano, infatti, che spetta all’organo consiliare in via generale ed esclusiva (art. 42, c. 2, lett. a del d.lgs n. 267/2000) l’esercizio del potere normativo che, quale peculiare caratteristica dell’autonomia dell’ente locale, si manifesta, oltre che nell’adozione dello statuto, anche nell’emanazione di regolamenti, atti a contenuto generale ed astratto, disciplinanti il comportamento, alla stregua di altre norme giuridiche, della generalità dei cittadini o di una determinata categoria di essi. Il potere regolamentare trova espresso e generale fondamento nell’art. 7 (e copertura costituzionale nell’art. 117 Cost., come riscritto dalla l. cost. n. 3/2001).
Coerentemente con la delineata natura e con le funzioni dell’organo consiliare è da considerarsi del tutto speciale ed eccezionale la competenza della giunta comunale di emanare regolamenti, limitata ai soli “regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.
Ne consegue che, in questa occasione, i giudici hanno considerato illegittima la deliberazione della Giunta comunale di un ente locale avente ad oggetto la “tutela del territorio dall’invasione/immigrazioni delle popolazioni africane e non solo. Provvedimenti” per difetto di competenza, in quanto l’atto impugnato, adottato con deliberazione di Giunta, qualificato dal Comune come “atto di indirizzo”, ha natura di regolamento e pertanto la deliberazione di che trattasi non poteva essere adottata dalla Giunta ma, ai sensi dell’art. 42, c.2, lett. a) del d.lgs n. 267/ 2000, avrebbe dovuto essere adottata dal Consiglio.
Inoltre, il potere così come esercitato dal Comune (introduzione di plurimi obblighi di comunicazione in capo ai proprietari, possessori, conduttori, gestori di beni immobili siti nel Comune che intendono impegnarsi nell’accoglienza di immigrati e previsione di una sanzione amministrativa da euro 150,00 a euro 5.000,00 da applicarsi nel caso di violazione di tali obblighi) non è previsto da alcuna disposizione di legge.