Sul ricorso per Cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR LAZIO di rigetto dell’appello confermativo della decisione di primo grado concernente un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2005 relativo ad un’area fabbricabile nel Comune di Guidonia Montecelio, notificato dalla società concessionaria dell’attività di accertamento e riscossione del Comune stesso, la Suprema Corte ha emesso l’Ordinanza n. 16168/2018 in data 18 giugno 2018.
Il contribuente ha eccepito alcuni vizi della decisione della CTR in ordine alla decadenza dell’atto impositivo, alla nullità della notifica, al mancato riconoscimento della destinazione agricola del terreno, alla omessa pronuncia sul calcolo del valore attribuito all’area in base alla delibera comunale sui terreni edificabili.
Sulla pretesa decadenza a causa della tardiva notifica dell’ACCERTAMENTO, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché la contribuente ha omesso di riprodurre il contenuto dell’Atto o comunque di indicare il tempo ed il luogo della relativa produzione in giudizio da parte dell’ente impositore, onde porre in condizione la Corte di esercitare il sindacato richiesto.
Infondato per la Corte anche il motivo di nullità della notifica eseguita a mezzo di raccomandata del servizio postale con ricevuta di ritorno, perché tale modalità, disciplinata dal D.M: 2008, non prevede alcuna relata di notifica o annotazione specifica nell’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se esso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione, mentre, nel caso in esame ,la contribuente, ricevuta la consegna dell’atto, lo ha impugnato nei termini facendo valere in dettaglio le proprie difese che postulano la puntuale conoscenza dell’atto medesimo.
Il Supremo Collegio ha invece deciso di accogliere l’eccezione della ricorrente in ordine alla mancata pronuncia sul motivo di appello inerente al denunciato analogo vizio della sentenza di primo grado in relazione al fatto decisivo del calcolo del valore unitario dei terreni edificabili in oggetto, in esito alla contestazione nel merito della valutazione attribuita in base alla delibera comunale di riferimento- Ciò ha indotto la Corte a cassare la sentenza impugnata, rinviando la causa per un nuovo esame alla CTR Lazio in diversa composizione .
LINK – CORTE DI CASSAZIONE VI SEZIONE CIVILE – ORDINANZA N. 16168/2018 DEL 19 GIUGNO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it