La VI Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 22102/2018 ha ribadito quanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo la quale l’edificabilità di un’area , ai fini della determinazione della base imponibile ici fondata sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel Piano Regolatore Generale adottato dal Comune, a prescindere dalla approvazione del Piano e degli strumenti urbanistici attuativi da parte della Regione.
E’ quanto deciso in esito al ricorso per Cassazione proposto dal contribuente avverso la sentenza della CTR Lombardia , confermativa della sentenza CTP di Milano, riguardante un ACCERTAMENTO ICI 2007/2008 del Comune di POZZANO D’ADDA per alcuni terreni in parte edificabili.
La Suprema Corte si è richiamata in particolare alla norma di interpretazione autentica dell’art- 2, c. 1, del decr. legisl. n. 504/1992, resa in tal senso dall’art. 11 quaterdecie, comma 16, del D.L. n. 203/2005, fatta propria dalla sentenza delle SS.UU. n. 25506/2006 e da una successiva copiosa giurisprudenza, in un quadro di riferimento che ha registrato anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 41/2008 che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della suddetta norma interpretativa.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso del contribuente è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 22102/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it