Il Comune di Salerno ha prodotto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Campania che aveva annullato alcuni AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2008/2009 relativi ad un’area edificabile in ordine alla quale veniva contestato dal contribuente il valore della base imponibile.
Il motivo denunciato dal Comune consisteva nell’avere erroneamente i giudici di appello, in violazione dell’art. 1, c. 2, lettera b), del decr. legisl. n. 504/1992, pur in presenza del Piano Urbanistico Comunale, annullato gli ACCERTAMENTI non tenendo conto di tutte le circostanze evidenziate.
La Corte di Cassazione, SEZ. VI CIVILE, con l’ORDINANZA n. 4243/2018, pubblicata il 21 febbraio 2018, ha rigettato il ricorso osservando, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale che, in tema di ICI, a seguito della interpretazione autentica fornita dall’art. 36, c- 2, del D.L. n. 223/2006, all’art. 2, c. 1, lettera b) del decr. legisl. n. 594/1992, l’edificabilità di un’area , ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Sulla base di tale principio, la Suprema Corte, rigettando il ricorso del Comune, ha ritenuto che la CTR, con accertamento di fatto, congruamente motivato e, quindi, insindacabile, aveva rilevato che l’ente impositore non aveva valutato tutte le criticità del terreno , né tenuto in debito conto tutte le caratteristiche giuridiche e fattuali della relativa area.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE SEZ, VI CIVILE – – ORDINANZA N. 4243/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it