E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sez. Unite Civili con l’ordinanza n. 9952/2024 secondo cui la controversia promossa da un Comune nei confronti della ASL per ottenere il rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta, a titolo di integrazione, agli enti gestori di strutture residenziali per il ricovero di anziani non autosufficienti, ai sensi dell’art. 59 della l.r. Sicilia n. 33 del 1996, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto dedotto in giudizio non si ricollega all’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali della pubblica amministrazione, avendo ad oggetto il corrispettivo per un’obbligazione fondata su presupposti determinati dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 18/05/1996 num. 33 art. 59, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 2 lett. 1
Massime precedenti Vedi: N. 24118 del 2019 Rv. 655455-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione