Il riconoscimento dell’abitazione principale, ai fini dell’agevolazione ici ex art. 8, comma 2, del decr. legisl. n. 504/1992, può discendere anche dalla esistenza di elementi desumibili da qualsiasi fonte in grado di provare, in linea di presunzione, se l’immobile sia effettivamente il luogo di dimora abituale, a prescindere dalla residenza anagrafica.
E’ quanto ha deciso la Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 14793/2018, esaminando il ricorso proposto dal contribuente avverso la decisione della CTR TOSCANA di rigetto dell’appello che aveva negato il requisito della prima casa ai fini ICI all’immobile sito nel Comune di RIO NELL’ELBA (LI) in considerazione della esiguità dei consumi di energia elettrica risultante dalle fatture riguardanti il triennio in contestazione, malgrado il contribuente avesse la residenza anagrafica nello stesso Comune.
La Suprema Corte ha ribadito il principio affermato in precedenti sentenze (tra le quali la n. 12299/2017 e la n. 13062/2017) secondo cui ai fini dell’agevolazione prima casa le risultanze anagrafiche rivestono valore presuntivo circa il luogo di residenza effettiva e possono essere superate da prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento e suscettibile di apprezzamento riservato alla valutazione del giudice di merito.
Per tale motivo, il ricorso del contribuente è stato respinto.Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it
8