La sezione tributaria della Corte di Cassazione con la sentenza n. 16105/2024 è intervenuta in materia stabilendo che il presupposto impositivo, in tema di Tarsu, è costituito, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, dal solo fatto oggettivo dell’occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, prescindendo dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta la tassa dal soggetto che occupa o detiene un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 62
Massime precedenti Vedi: N. 5047 del 2015 Rv. 634669-01
Sez.
Fonte: Corte di Cassazione