La Corte Costituzionale si è pronunciata dichiarando incostituzionale l’art. 6, comma 2, lettera c-bis), della legge della Regione Puglia n. 14 del 2009 (legge regionale sul Piano casa), nel testo in vigore anteriormente all’abrogazione disposta dall’art. 1 della legge della Regione Puglia n. 3 del 2021, nella parte in cui non prevede che gli interventi edilizi disciplinati dalla stessa legge regionale n. 14 del 2009, aventi natura straordinaria, debbano essere realizzati anche nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Piano paesaggistico territoriale della Puglia.
In tal modo i giudici ribadiscono il principio della prevalenza del piano paesaggistico sui piani urbanistici e, in sua applicazione, accoglie, in parte qua, una questione di legittimità costituzionale – sollevata dal Consiglio di Stato – avente ad oggetto una norma di legge regionale che abilitava i Comuni ad individuare ambiti territoriali o immobili, pur se ricadenti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico istituito dal Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), sui quali consentire la realizzazione di interventi edilizi straordinari.
La questione di costituzionalità è stata sollevata dalla IV sezione del Consiglio di Stato deducendo, nella sostanza, la violazione della competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela paesaggistica (di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.), quale discendente, nella specie, dalla violazione del principio di prevalenza del piano paesaggistico sugli altri strumenti di pianificazione territoriale, sancito dalla legislazione nazionale all’art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004.
La Corte nelle argomentazioni a sostegno della sentenza, suffragate da diversi richiami giurisprudenziali in materia, richiama essenzialmente il principio espresso dal codice dei beni culturali e del paesaggio, all’art. 145, comma 3, a norma del quale le disposizioni dei piani paesaggistici sono prevalenti su quelle contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it