Il Consiglio dei ministri riunitosi il 27 ottobre sotto la presidenza del premier Paolo Gentiloni ha autorizzato il titolare per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, a esprimere la valutazione favorevole del Governo, a norma dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sull’ipotesi di contratto collettivo nazionale quadro relativo alle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
Sempre su proposta del presidente Gentiloni, il Consiglio dei ministri ha esaminato, tra gli altri temi all’ordine del giorno, undici leggi regionali deliberando di impugnare quella della Regione Basilicata n. 21 dell’11/09/2017, recante “Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 – Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale – decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 – legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”, in quanto alcune norme, riguardanti i procedimenti autorizzatori per la realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili, violano sia l’art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, sia l’art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia.
Di non impugnare la legge della Regione Abruzzo n. 44 del 30/08/2017, recante “Adeguamento dell’ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, semplificazione e tutela della concorrenza, in materia di agenzie di viaggi e turismo e di attività professionale di guida speleologica. Disposizioni per l’adeguamento della normativa regionale alla Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01) sulla nozione d’aiuto di Stato, in materia di organizzazione diretta di eventi e concessione di contributi alla cultura (legge europea regionale 2017)”; di non impugnare neppure la legge della Regione Abruzzo n. 47 del 30/08/2017, recante “Disposizioni in materia di Protezione civile e modifiche alle LL.RR. 40/2004 e 42/2016”.
E’ stato altresì deciso di non impugnare la legge della Regione Toscana n. 50 dell’08/09/2017, recante “Semplificazioni in materia edilizia. Adeguamento ai decreti legislativi 126/2016, 127/2016 e 222/2016. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 39/2005 e 68/2011”; di non impugnare la legge della Regione Veneto n. 29 del 12/09/2017, recante “Recesso dall’Osservatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo. Abrogazione dell’articolo 18 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà”; come pure di non impugnare la legge della Regione Veneto n. 30 del 12/09/2017, recante “Istituzione del Registro dei Comuni onorari del Veneto”.
E ancora: di non impugnare la legge della Regione Molise n. 12 del 13/09/2017, recante “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi dell’articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50”; di non impugnare la legge della Regione Puglia n. 37 del 20/09/2017, recante “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da xylella fastidiosa nel territorio pugliese)”; di non impugnare la legge della Regione Puglia n. 38 del 20/09/2017, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 febbraio 2017 n. 1 (Norme straordinarie in materia di Consorzi di bonifica e commissariati”.
E’ stato infine deliberato di non impugnare la legge della Regione Sardegna n. 20 del 14/09/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2017, n. 19 (Sostegno delle imprese del comparto ovino attive nella produzione agricola primaria per far fronte al deterioramento delle condizioni di produzione e di mercato del latte della campagna 2016/2017), incremento della dotazione finanziaria ed estensione al comparto caprino”; come pure la legge della Regione Sardegna n. 21 del 14/09/2017, recante “Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo)”.