Il Comune di Frascati ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso la decisione del TAR Lazio, su ricorso del MEF, di annullamento per scadenza dei termini delle delibere del Commissario Straordinario aventi ad oggetto la determinazione delle aliquote TASI per l’anno 2016 e di conferma per l’anno 2017, delibere trasmesse con l’inserimento sul portale del Federalismo fiscale del Ministero in data 17 luglio 2017, con violazione dell’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015 e dell’art. 52, comma 1, del decr, legisl. n. 446/1997.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n, 121 del 2019, ha rigettato l’appello del Comune, ritenendo infondati i motivi portati a sostegno della censura della decisione del TAR, in particolare la giustificazione del ritardo nell’adozione della delibera n. 4 del 17/10/2016 causato dallo scioglimento del Consiglio Comunale e la non incidenza di tale ritardo sugli aumenti stabiliti con le successive delibere per gli anni 2017 e 2018.
Il Collegio ha ritenuto che lo scioglimento del Consiglio Comunale per le dimissioni collettive dei Consiglieri non può rappresentare un accadimento estraneo alla volontà del Consiglio stesso, tale da comportare una proroga del termine di scadenza del 30 aprile 2016, tanto più che pur essendo operante il Consiglio fino al 28 luglio 2016, non ha provveduto all’approvazione dell’atto entro la citata data del 30 aprile 2016.
Per quanto riguarda il motivo di censura della decisione del TAR per avere affermato l’inapplicabilità della maggiorazione anche per gli anni successivi al 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto che vertendosi nella fattispecie della maggiorazione TASI di cui all’art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, la cui applicazione oltre l’anno 2015 è disciplinata da una norma di natura eccezionale (l’art. 1, comma 28, della Legge n. 208/2015) che ha individuato quale condizione per la valida conferma della maggiorazione nella vigenza della medesima per l’anno 2016, ne consegue che la tardiva approvazione della delibera del 2016 incide anche sulle delibere 2017 e 2018. Ciò in quanto, come detto, se cade la delibera del 2016 (per la violazione del termine perentorio stabilito dalla legge) cadono anche le delibere degli anni successivi.
Per le suddette motivazioni, l’appello del Comune è stato rigettato.
LINK – CONSIGLIO DI STATO – SEZIONE QUINTA – SENTENZA N. 121 DEL 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it