Il concessionario che svolge nel Comune le attività di accertamento e riscossione delle entrate, essendo iscritto nell’Albo di cui all’art. 53 del decr. legisl. n. 446/1997, è legittimato anche a rappresentare in sede processuale l’Ente nelle controversie che insorgono in ordine all’esecuzione delle suddette attività.
La Corte di Cassazione ha affermato tale principio nell’Ordinanza n.11514/2018, Sez, V Civiler, in esito al ricorso proposto da una società contribuente, destinataria di un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2004 del Comune di Pomezia, avverso la sentenza della CTR Lazio.
In primo luogo, la Suprema Corte ha evidenziato, seguendo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che l’applicazione dell’art. 52 del decr. legisl. n. 446/1997 (che regola la potestà regolamentare in base al quale il Comune può affidare ai soggetti di cui all’Albo dell’art. 53 le funzioni di accertamento e riscossione delle entrate, anche tributarie) comporta il trasferimento dal Comune al concessionario di tutti i poteri di natura sostanziale ed anche la legittimazione processuale.
Nel merito dell’accertamento ICI, la Corte ha ritenuto infondate le censure mosse alla sentenza CTR, poiché questa ha accertato che il Comune ha determinato l’imposta dovuta per l’anno 2004 in conformità delle prescrizioni del PRG e segnatamente di quelle dettate dal Piano Particolareggiato Esecutivo adottato con apposita delibera Consiliare, sulla base del quale l’area è stata tipizzata come edificabile: in considerazione di ciò, trova applicazione il principio secondo cui, in tema di ici, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n.203 del 2005, e del D.L. n. 233/2006, che hanno fornito l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lettera b), del decr. legisl. n. 504/1992, l’edificabilità di un’area , soggetta alla determinazione dell’imposta sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel PRG adottato dal Comune, a prescindere dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Il ricorso del contribuente, per le suesposte motivazioni, p stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE . SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 11514/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it