Con la sentenza 884/2019 i giudici del Tribunale amministrativo della Liguria hanno chiarito che il comune non può revocare la gestione in house del servizio integrato rifiuti in quanto è competente la Provincia
Secondo gli stessi giudici deve essere, pertanto, annullato, in quanto realizza nella sostanza l’esproprio delle prerogative provinciali, l’atto con cui il consiglio comunale ha provveduto alla revoca dell’affidamento in house del servizio di lavaggio, spazzamento, raccolta e trasporto dei RSU indifferenziati e differenziati.
Alla luce, infatti, della disciplina normativa in materia di gestione dei rifiuti urbani che ha previsto il subentro della provincia nei rapporti contrattuali dei comuni e il mantenimento delle gestioni in house esistenti fino alla naturale scadenza, deve escludersi che il comune possa legittimamente precostituirsi le condizioni per la revoca dell’affidamento in house in essere semplicemente dismettendo le proprie partecipazioni nella società in house.