Recentemente, il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria ha posto fine, con la sentenza 30 agosto 2018 n. 12, a una questione giurisprudenziale controversa che si trascinava da tempo, stabilendo che la Pubblica amministrazione può rideterminare, sia a favore che a sfavore del privato, l’importo del contributo di costruzione liquidato in modo erroneo, richiedendo o rimborsando la differenza nel termine di 10 anni dal rilascio del titolo edilizio. Il punto di partenza del ragionamento sviluppato dai giudici di Palazzo Spada per motivare la propria decisione sta nella constatazione che si tratta di un rapporto di natura privatistica e non pubblicistica fra Comune e privato e, pertanto, non trovano applicazione le norme sull’autotutela amministrativa che fissano in 18 mesi dall’adozione del provvedimento il termine entro cui l’ente locale possa rivedere le proprie decisioni (art. 21-nonies della Legge 241/1990). Di conseguenza, sulla base di questo presupposto, il Consiglio di Stato ha stabilito che:
a) in caso di errata liquidazione, la P.A. possa procedere alla rideterminazione dell’importo del contributo di costruzione nel termine ordinario di prescrizione dei diritti stabilito dall’art. 2946 del Codice civile e cioè 10 anni;
b) ugualmente il privato abbia a disposizione 10 anni per impugnare davanti al giudice amministrativo l’atto che ridetermina l’importo del contributo – e non 60 giorni come previsto per i provvedimenti amministrativi;
c) queste regole si applichino quando l’erronea liquidazione sia dipesa dall’applicazione inesatta o incoerente dei parametri vigenti al momento del rilascio del titolo abilitativo edilizio, ovvero da un semplice errore di calcolo e non quelle in cui il Comune abbia applicato retroattivamente coefficienti e tabelle introdotti successivamente al rilascio del titolo edilizio;
d) sul privato gravi un obbligo di diligenza per evitare che gli venga chiesto meno o più del dovuto, essendo sempre assistito dal progettista nella presentazione dell’istanza, così come sul Comune gravi l’obbligo di adoperarsi affinché la liquidazione del contributo di costruzione avvenga nel modo più corretto, sollecito, scrupoloso e preciso fin dall’inizio.