Un cittadino ha avanzato richiesta dinanzi al Tribunale di Perugia per ottenere dal Comune di Gualdo Tadino il risarcimento dei danni riportati mentre circolava a bordo di un ciclomotore, a seguito dell’impatto contro una rete di plastica posta a recinzione di un cantiere di lavori stradali commissionati dal Comune.
Il Comune, negando di essere “custode” dell’area destinata a cantiere, ha chiamato in causa l’Assicurazione garante per la r.c., la quale a sua volta ha citato la ditta appaltatrice dei lavori.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte di Appello ha confermato la decisione di primo grado.
Nel ricorso per Cassazione, il danneggiato ha sostenuto che erroneamente la Corte di Appello ha escluso la presunzione di colpa del Comune ex art. 2051 cod.civ., quale custode dell’area, solo per la esistenza di un contratto di appalto, mentre in ogni caso l’Ente, in quanto proprietario della strada, avrebbe dovuto rispondere dei danni in questione.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 18325/2018, ha accolto i motivi del ricorso rilevando, a conferma di pronunce dello stesso Organo, che la qualità di “custode” è fattuale e non giuridica, e coincide con la possibilità di esercitare sulla cosa fonte di danno un potere di fatto. Nel caso, quindi, di affidamento in appalto di lavori di manutenzione stradale, la mera stipula del contratto di appalto non priva affatto il committente della qualità di custode, ex art. 2051 cod.civ., perché costituendo quella qualità la conseguenza di un rapporto fattuale, solo il concreto e materiale spossessamento dell’area poteva comportare la perdita di quella qualità.
Il Supremo Collegio ha anche rilevato che l’ente proprietario della strada è obbligato a provvedere alla manutenzione di essa ed a prevenire situazioni di pericolo per gli utenti, obbligo imposto dall’art. 14 del codice della strada, di segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia non solo sulla sede stradale, ma anche nella zona non asfaltata ai limiti della medesima.
Di conseguenza, nel caso in questione, la circostanza che sulla sede stradale fosse presente un ostacolo proveniente da un’area esterna alla sede stradale non bastava di per sé ad escludere la responsabilità per custodia dell’amministrazione comunale, salvo che questa non avesse provato il caso fortuito.
Alla luce delle motivazioni suddette, La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di Appello di Perugia , in diversa composizione, la quale dovrà riesaminare il gravame applicando i principi di diritto enunciati nell’Ordinanza, nel senso che: “la realizzazione di un cantiere stradale su parte di una strada che continui, nella parte non occupata ad essere aperta al pubblico transito, non priva l’ente proprietario della qualità di custode della porzione di strada rimasta percorribile”.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 18325/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it