Il Giudice di Pace di Agrigento aveva respinto la richiesta di un utente di restituzione delle somme pagate al Comune di Aragona nel periodo 2004—2013 per consumi idrici calcolati in misura forfettaria anziché sugli effettivi consumi ed anche in assenza dell’impianto di depurazione. Il Tribunale accoglieva integramente l’impugnazione, condannando il Comune alla ripetizione dell’indebito , nella considerazione che, sebbene il servizio di fornitura dell’acqua abbia natura pubblicistica, il rapporto di utenza ha fonte privatistica con la conseguenza che il corrispettivo non possa essere calcolato forfettariamente ma sulla base dell’effettivo consumo.
Sul ricorso del Comune, la Corte di Cassazione –Sez. VI Civile con la sentenza n. 25794/2018, pubblicata il 10 ottobre 2018, ne ha dichiarato la inammissibilità in quanto la stessa Corte aveva con precedente sentenza n. 8391/2017 confermato la decisione del Tribunale di Agrigento identica a quella oggetto del procedimento in questione ponendosi in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza nella stessa materia; dello stesso tenore altre due ordinanze n. 12037/2017 e n. 12870/2017, riguardanti il servizio idrico, aventi come parte ricorrente ancora il Comune di Aragona.
Il Supremo Collegio ha ritenuto infondato il ricorso nel rilievo che il pagamento richiesto dal Comune non corrisponde al c.d. MINIMO GARANTITO ma è calcolato a FORFAIT in misura uguale per tutte le utenze , a prescindere, quindi, dal consumo della singola utenza. La determinazione forfettaria non configura la bipartizione della tariffa idrica, tipica della somministrazione del minimo garantito , che presuppone una parte fissa (comprendente i costi per la produzione e per la erogazione del servizio) ed una parte variabile commisurata alla effettiva quantità di acqua consumata dall’utente.
In merito alla censura riguardante la parte concernente il servizio di disinquinamento, la Corte l’ha ritenuta inammissibile in quanto il giudice di appello ha rilevato che il ricorrente non ha fornito alcuna prova sul funzionamento dell’impianto ed è , quindi, preclusa al giudice di legittimità la nuova valutazione nel merito degli elementi probatori.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it