Nel caso di un terreno di più comproprietari utilizzato a scopo agricolo da uno solo di essi in possesso dei requisiti di coltivatore diretto, è riconosciuta l’agevolazione fiscale si fini ICI di cui agli artt. 2, c. 2, lettera b) e 9, c. 1, del decr. legisl. n. 504/1992 ed art. 58, c. 2, del decr. legisl. n. 446/1997, estensibile anche agli altri comproprietari privi di tali requisiti .
E’ questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione – Sez. VI Civile. con l’Ordinanza n. 17337/2018 del 3 luglio 2018, emessa nel ricorso del Comune di Nonantola avverso la sentenza della CTR Bologna in ordine ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2004,
La Suprema Corte ha ribadito quanto espresso nell’ambito di una consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’agevolazione fiscale trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano sul fondo l’attività agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area è incompatibile con la possibilità dello sfruttamento edilizio, mentre le sentenze segnalate nel ricorso dal Comune per contrastare tale principio riguardano situazioni civilistiche e fiscali di natura diversa da quella oggetto della presente controversia.
D’altra parte, sempre ad avviso della Corte, l’obbligo di non modificare il bene comune, cioè di non ostacolarne il godimento da parte di tutti i comproprietari vale anche in presenza di un accordo unanime, negoziale o contrattuale (come ad esempio un patto di affitto quale quello esistente nella situazione in esame) e comporta per l0assegnatario l’esclusiva dell’utilizzo agricolo del fondo, senza interferenza degli altri, ma pur sempre nel rispetto della destinazione della cosa, il che si riflette anche nel campo fiscale, nei termini enunciati.
Per le suddette motivazioni, il ricorso del Comune è stato rigettato.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it