La Corte di Cassazione interviene sul tema delle esenzioni ICI concesse agli enti non lucrativi, stabilendo che i benefici fiscali fruiti tra il 2006 e il 2011 per immobili impiegati in attività svolte con modalità commerciali devono essere restituiti in quanto configurano un aiuto di Stato illegittimo.
Con la sentenza n. 33583 del 22 dicembre 2025, la Sezione Tributaria della Suprema Corte ha chiarito che l’esenzione prevista per gli enti non profit non può essere applicata quando gli immobili siano destinati ad attività svolte con finalità imprenditoriali, anche se rientranti tra quelle individuate dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992.
Secondo i giudici, la restituzione dell’agevolazione deve avvenire in conformità alla decisione della Commissione europea n. 2023/2103, recepita nell’ordinamento italiano attraverso l’articolo 16-bis del decreto legge n. 131 del 2024, convertito nella legge n. 166 del 2024.
La Cassazione precisa tuttavia che resta salva la possibilità di applicare il regime “de minimis”, ossia il sistema europeo che consente di escludere dall’obbligo di recupero gli aiuti economici di entità limitata, purché ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa comunitaria.
La sentenza, che dispone la cassazione con rinvio della decisione della Commissione tributaria regionale di Roma, si inserisce nel solco di precedenti pronunciamenti della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra fiscalità agevolata per il terzo settore e disciplina europea sugli aiuti di Stato.