La Corte di cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 33704 del 23 dicembre 2025, ha ribadito l’ambito applicativo delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Nel caso esaminato, la Suprema Corte ha cassato la decisione della Commissione tributaria regionale di Milano del 2019, decidendo la controversia nel merito. Il nodo centrale riguardava la spettanza della detrazione d’imposta prevista dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006, nella misura del 55% delle spese documentate sostenute per interventi di risparmio energetico.
Secondo la Cassazione, il beneficio spetta anche alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa che sostengono tali costi su immobili di loro proprietà, poi assegnati in godimento ai soci, purché le spese siano effettivamente documentate e rimangano a carico del soggetto contribuente.
La Corte ha inoltre richiamato la disciplina successiva introdotta dall’art. 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, che, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2024, ridefinisce misura e limiti dell’agevolazione, come successivamente modificata dalla normativa vigente.