La Corte di cassazione, sezione tributaria, con ordinanza n. 33631 del 22 dicembre 2025, ha fornito un importante chiarimento in materia di ICI relativa ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e interamente posseduti da imprese.
La Suprema Corte ha stabilito che il criterio di determinazione della base imponibile basato sulle risultanze contabili, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.lgs. 504/1992, si applica soltanto fino al momento in cui venga presentata la richiesta di attribuzione della rendita catastale.
Da quel momento, anche se la rendita viene attribuita successivamente, essa diventa il parametro di riferimento, purché definitiva, e deve essere utilizzata non solo per l’unità immobiliare originaria ma anche per eventuali nuove unità derivanti da ristrutturazioni.
Il principio si fonda anche sull’interpretazione dell’art. 74, comma 1, della legge 342/2000, secondo cui la rendita, una volta notificata, può essere utilizzata ai fini delle annualità d’imposta sospese, ancora suscettibili di accertamento, liquidazione o rimborso.