La Corte di Cassazione sez. 2 civile n. 648672024 ha affermato che I terreni appartenenti agli enti di sviluppo, in quanto destinati a un uso pubblico ex art. 1 l. n. 230 del 1950, non possono essere sottratti a tale finalità se non nei modi stabiliti dalla legge che li riguardano, ai sensi degli artt. 830, secondo comma, 828, secondo comma, c.c., con la conseguente impossibilità giuridica di una acquisizione da parte di terzi per usucapione, anche a seguito del loro trasferimento al Comune a titolo gratuito, in quanto atto non idoneo a far venire meno la suddetta destinazione.
Riferimenti normativi: Legge 12/05/1950 num. 230 art. 1, Legge 10/05/1976 num. 346 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Civ. art. 830 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1145, Cod. Civ. art. 1158
Massime precedenti Vedi: N. 19814 del 2020 Rv. 659136 – 01, N. 4430 del 2009 Rv. 607041 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione