L’Ufficio per i procedimenti disciplinari degli enti locali può essere oggetto di convenzione, ai sensi dell’art. 30, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 267/2000, purché tutte le fasi del procedimento vengano condotte da un soggetto terzo rispetto al lavoratore incolpato e alla struttura nella quale egli operi. Condizione ammissibile già prima della modifica del comma 3 dell’art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001 introdotta dal D.Lgs. n. 75/2017. Permane poi valido il generale principio secondo cui le previsioni della contrattazione collettiva che graduano le sanzioni disciplinari non sono vincolanti per giudice del merito, essendo quelle della giusta causa e del giustificato motivo di licenziamento nozioni legali, mentre il giudice deve tenere conto di tali tipizzazioni per le sanzioni conservative. Trattandosi di una condizione di maggior favore per l’incolpato, il giudice è, in linea di principio, vincolato dal CCNL nel senso che se alla mancanza il CCNL ricollega una sanzione conservativa, il giudice non può estendere il catalogo delle giuste cause o dei giustificati motivi di licenziamento oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti. Lo ha afferma la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 14811/2020.