L’Agenzia del Demanio aveva impugnato alcuni AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI emessi dal Comune di Concordia sulla Secchia per immobili statali, che la CTP aveva respinto, con sentenza confermata dalla CTR Emilia.
Nel ricorso per Cassazione il Demanio ha sostenuto la violazione degli articoli 1, c- 2 e 3 del decr. legisl. n. 504/1992 e dell’art. 7, c- 1 dello stesso decreto, per avere i giudici territoriali escluso il Demanio dall’elenco tassativo dei soggetti esenti pur appartenendo i beni allo Stato.
La Corte di Cassazione, Sez. V Civile, con l’Ordinanza n. 3275/2019, pubblicata il 5 febbraio 2019, ha ritenuto di uniformarsi alla consolidata giurisprudenza di legittimità, da cui emerge che per effetto dell’art. 3, c. 1, del decr. legisl. n.504/1992, il proprietario dell’immobile che abbia concesso il godimento ad un terzo, resta soggetto passivo del tributo, non potendosi ravvisare in tale rapporto una cessione di usufrutto od una concessione.
Inoltre, ad avviso del Supremo Collegio, in tema di Ici, l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lettera a) del decr. legisl. n.504/1992, per gli immobili dello Stato e degli enti pubblici ivi indicati, spetta soltanto se l’immobile è adibito ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata, allo stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà od altro diritto reale, e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi, cui l’ente proprietario abbia in ipotesi l’obbligo di mettere a disposizione l’immobile, restando però del tutto estraneo alle funzioni ivi svolte da tale soggetto terzo. Vale anche il principio affermato in varie sentenze della stessa Corte, secondo il quale l’esenzione del citato articolo 7 è subordinata alla contemporanea presenza di un requisito soggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività istituzionali , e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte dello Stato, di enti territoriali o enti pubblici.
D’altra parte, è stato anche affermato che il requisito soggettivo non può essere desunto esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l’immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività sia svolta per fini istituzionali ed incombe al contribuente l’obbligo di dimostrare l’esistenza in concreto dei requisiti dell’esenzione, mediante la prova che l’attività cui l’immobile è destinato, rientri tra quelle esenti. Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte, il ricorrente Demanio risulta avere la natura di ente pubblico economico del Ministero delle Finanze,, dotato di autonomia economica e gestionale, che in quanto tale non rientra tra i soggetti di cui all’art. 7, comma 1, lettera a).
In definitiva, il ricorso del Demanio è stato respinto.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE- SEZ. V CIV. ORDINANZA N. 3275/2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it