La Corte di Cassazione Sez. U Civili, con l’ordinanza n. 2312/2025 ha affermato, nella sintesi massimata dagli uffici della Corte, che l’inosservanza da parte della P.A., nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dal privato dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia diretta a conseguire la condanna della P.A. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove sia volta ad ottenere la condanna della stessa ad un “facere”, giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’Amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.
(Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia promossa dal proprietario di un immobile, danneggiato dai forti marosi che ne minavano la stabilità, nei confronti del Comune e della Regione al fine di ottenerne la condanna all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino del demanio marittimo e dello stato antecedente alle modifiche realizzate dai titolari di stabilimenti balneari che avevano alterato il sistema delle correnti marine ed il riciclo naturale del materiale sabbioso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.,
Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 lett. F CORTE COST., Legge 21/07/2000 num.
205 art. 7 CORTE COST.
Massime precedenti Conformi: N. 9318 del 2019 Rv. 653272-01
Massime precedenti Vedi: N. 14209 del 2023 Rv. 667858-01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione