Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia con cui ci si duole del diniego, da parte del prefetto, della concessione della cittadinanza a causa della cessazione del vincolo di coniugio; infatti, la concessione della cittadinanza per matrimonio attiene ad una posizione di diritto soggettivo, che affievolisce ad interesse legittimo solo in presenza dell’esercizio, da parte della p.a., del potere discrezionale di valutare l’esistenza di motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica che ostino a detto acquisto, di cui ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. c), della l. n. 91 del 1992. Poiché tale valutazione è del tutto eventuale, qualora tali comprovati motivi non sussistano la posizione del richiedente è di diritto soggettivo e la giurisdizione appartiene al giudice ordinario (1).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, n. 4677 del 2020; Cons. Stato, sez. III, n. 2768 del 2019;
Difformi: Trib. Messina, ord. 26 gennaio 2022; Cons. Stato, sez. I, n. 2476 del 2018.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it