Nel giudizio valutativo delle prove dei concorsi pubblici, l’incongruenza fra la prova proposta, il metodo di correzione degli elaborati e le conclusioni raggiunte, sulla base di un parametro non previsto né prevedibile dal candidato, si sostanzia in un elemento indicativo, sul piano sintomatico, di un potere di valutazione dell’elaborato non conforme ai canoni generali dell’azione amministrativa, pur connotati da discrezionalità di carattere tecnico e, dunque, sindacabile nella presente sede giurisdizionale.
(Nella fattispecie in esame, la sezione non reputa legittimo, sulla base di un controllo estrinseco, l’esercizio del potere valutativo della prova di diritto civile della candidata, nell’ambito del concorso in magistratura ordinaria, per il fatto di aver assegnato valore dirimente esclusivo alla mancata trattazione di argomenti che non erano espressamente richiesti dalla traccia; astrattamente idonei, peraltro, ad essere valorizzati, in senso positivo, in termini di punteggio, ma non già a fondare, in negativo, un giudizio di insufficienza). (1)
Ai fini dell’adeguatezza della motivazione, nei giudizi valutativi delle prove dei concorsi pubblici, è sufficiente l’attribuzione del voto numerico, qualora l’elaborato non raggiunga nemmeno la soglia della sufficienza, senza necessità di ulteriori indicazioni e chiarimenti a mezzo di proposizioni esplicative, di glosse, annotazione e segni grafici.
Proprio con riferimento al concorso in magistratura, l’art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, stabilisce che il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo”, la quale disposizione, per tali ragioni, si rivela del tutto ragionevole e conforme al principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
(Nella fattispecie in esame, la sezione, nel ritenere manifestamente infondata la questione di illegittimità
Costituzionale sollevata in relazione all’art. 1, comma 5, d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, conclude che la commissione non fosse tenuta ad esplicitare le ragioni dell’inidoneità conseguita dalla parte appellante ed a specificare, a quale parte del tema, il giudizio negativo fosse addebitabile). (2)
(1) Non ci sono precedenti.
(2) Precedenti conformi: Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2010, n. 4528; Cons. Stato, sez. IV, 15 febbraio 2010, n. 835; idem, 13 gennaio 2010, n. 92; idem, 11 maggio 2009, n. 2880 e 11 luglio 2008, n. 3480.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it