In materia di pubblico servizio relativo alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti, tanto l’art.
133, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo) che l’art.
5 della l. n. 1034 del 1971 (applicabile ratione temporis nel testo successivamente modificato
dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000), nell’attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici,
fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto,
in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario; spettano
infatti alla giurisdizione ordinaria, in base ai criteri generali sul riparto di giurisdizione ed esclusa – ratione temporis – l’applicabilità dell’art. 4 del d.l. 90 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 123 del 2008, solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente
patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di ipotesi
generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l’esercizio di
poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell’indennità o di altri corrispettivi.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva affermato la giurisdizione
del giudice ordinario in un caso in cui veniva lamentato il mancato pagamento delle quote di
ristoro ambientale ex art. 4 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3286 del
9 maggio 2003, dovute dagli enti conferenti in favore dei comuni nel cui territorio risultino ubicati
gli impianti relativi al trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli di trasferenza).
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione