Per i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento, nel caso di esclusione da una gara disposta dopo il riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione.
L’esclusione da una gara, hanno chiarito i giudici di Palazzo Spada nella sentenza 1644/2019, disposta in esito al riscontro negativo circa il possesso di un requisito di partecipazione, non postula la previa comunicazione di avvio del procedimento, attenendo ad un segmento necessario di un procedimento della cui pendenza l’interessato è già necessariamente a conoscenza.
Qualsiasi condotta contra legem, ove collegata all’esercizio dell’attività professionale, è di per sé potenzialmente idonea ad incidere con il processo decisionale rimesso alle stazioni appaltanti sull’accreditamento dei concorrenti come operatori complessivamente affidabili. In questi termini, sussiste in capo alla stazione appaltante un potere di apprezzamento discrezionale in ordine alla sussistenza dei requisiti di “integrità o affidabilità” dei concorrenti: costoro, concludono i giudici amministrativi di secondo grado, al fine di rendere possibile il corretto esercizio di tale potere, sono tenuti a dichiarare qualunque circostanza che possa ragionevolmente avere influenza sul processo valutativo demandato all’amministrazione.