Anche nelle procedure negoziate e negli affidamenti diretti comparativi (con acquisizione di più offerte) di rilievo infracomunitario le stazioni appaltanti, nei casi di urgenza, sono comunque tenute a rispettare il principio generale, codificato all’art. 79, d.lgs. n. 50 del 2016 a garanzia della par condicio, secondo cui la fissazione dei termini di presentazione delle offerte deve tenere conto della complessità dell’appalto e consentire agli operatori economici di partecipare effettivamente al procedimento; ai fini dell’individuazione del termine minimo, nelle procedure negoziate sotto soglia (esclusi i casi di unicità del fornitore), stante l’assimilabilità strutturale alla procedura ristretta e considerata la mancanza di previsione di un termine minimo ai sensi dell’art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016, in casi di urgenza può farsi riferimento, indicativamente, al termine di 5 giorni, risultante dal combinato disposto di cui agli artt. 61, comma 6, lett. b) e 36, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016; negli affidamenti diretti comparativi, considerata l’impossibilità di assimilazione alle procedure negoziate, il riferimento al predetto termine minimo non opera, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio generale di cui all’art. 79, d.lgs. n. 50 del 2016 .
Ha ricordato la Sezione che il riferimento all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice appare riferito alla versione della medesima disposizione insensibile alla novella introdotta dall’art. 1, l. n. 120 del 2020 (in vigore fino al 30 giugno 2023, a seguito delle modifiche apportate dall’art. 51, l. n.108 del 2021).
Infatti, si può osservare che mentre la versione ante novella, all’art. 36, comma 2, lett. b), fa riferimento all’affidamento diretto comparativo (con consultazione di tre operatori), nella vigente versione di tale disposizione (post novella “emergenziale”) si parla di “procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63, d.lgs. n. 50 del 2016”, con consultazione di almeno cinque operatori.
Resta evidente, in ogni caso, che il Comune ha dato obiettivamente corso ad una procedura di affidamento diretto e che, per l’effetto, il riferimento corretto era quello di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), nel testo vigente ratione temporis, coerente con il valore della commessa, inferiore ad euro 139.000,00. La scelta di consultare due operatori economici, allo scopo di contemperare l’esigenza di celerità dell’affidamento con quello di economicità, è senza dubbio pienamente ammissibile, laddove l’inciso “anche senza consultazione di più operatori economici” lascia intendere che l’affidamento puro è ammesso al pari di quello comparativo (la norma, evidentemente, fissa i “minimi”, senza imporre o escludere best practices).
Chiarito, dunque, che nella fattispecie si è trattato di affidamento diretto comparativo, occorre valutare, nello specifico, se sussista la dedotta violazione di legge, in relazione al termine che la stazione appaltante ha assegnato alla ricorrente per la proposizione dell’offerta (54 minuti).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it