La Corte di Cassazione – Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 651 del 12 gennaio 2023 si è pronunciata in merito alle controversie soggette al regime normativo antecedente l’entrata in vigore del T.U. n. 327 del 2001, con riferimento al quale a cura dell’ufficio del massimario della Corte sono state diffuse le seguenti statuizioni:
-Le Sezioni Unite Civili decidendo, su questione di contrasto, hanno affermato che nelle controversie soggette “ratione temporis” al T.U. n. 327 del 2001, l’esecuzione del decreto di esproprio, con l’immissione in possesso del beneficiario dell’espropriazione, mediante redazione di apposito verbale nel termine perentorio di due anni (art. 24, comma 1) costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto di esproprio, con la conseguenza che tale decreto, se non tempestivamente eseguito, diventa inefficace e la proprietà del bene si riespande immediatamente in capo al proprietario, perdendo rilevanza la questione dell’usucapione, fatto salvo il potere dell’autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni (art. 24, comma 7), cui dovrà seguire l’emissione di un nuovo decreto di esproprio, eseguibile entro l’ulteriore termine di due anni di cui all’art. 24, comma 1; nel caso in cui il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito, con la tempestiva redazione del verbale di immissione in possesso, ma il precedente proprietario o un terzo continuino ad occupare o utilizzare il bene, si realizza una situazione di mero fatto non configurabile come possesso utile ai fini dell’usucapione;
– Le Sezioni Unite Civili decidendo, su questione di contrasto, hanno affermato che nelle controversie soggette al regime normativo antecedente l’entrata in vigore del T.U. n. 327 del 2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso – idoneo a far acquisire al beneficiario dell’espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile – non segua l’immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell’”animus possidendi” in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene – se egli continui ad occuparlo – si configura come una mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore «ad usucapionem», necessita di un atto di “interversio possessionis” da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, restando fermo il diritto dell’espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.
Fonte: Corte di Cassazione