Nella regione Puglia, la legge regionale n. 9 del 2017 scandisce rigorosamente la sequenza procedimentale degli istituti dell’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio dell’attività sanitaria e socio-sanitaria, dell’accreditamento istituzionale e degli accordi contrattuali, in linea con la normativa nazionale di riferimento.
Ai fini dell’apertura delle strutture sanitarie e socio-sanitarie è richiesta, prima di dare corso ai lavori di costruzione, l’autorizzazione alla loro realizzazione, legalmente definita alla stregua di “un provvedimento con il quale si consente di destinare, con o senza lavori, un immobile o parte di esso a struttura sanitaria e socio-sanitaria pubblica o privata”.
L’istanza de qua, corredata del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, deve essere indirizzata al comune competente per territorio, tenuto, dapprima, a verificare la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, unitamente alla sussistenza del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante; successivamente, a richiedere alla regione Puglia la specifica verifica di compatibilità.
La regione, infatti, valuta l’iniziativa alla stregua della programmazione sanitaria regionale, in termini di fabbisogno (programmazione dell’offerta) ed in termini di localizzazione territoriale (distribuzione delle strutture) ed applica, al contempo, il criterio cronologico di presentazione delle richieste da parte dei comuni.
Nell’eventualità in cui più richieste di parere di compatibilità, afferenti un numero di posti letto complessivo eccedente il fabbisogno territoriale, vengano trasmesse nel medesimo bimestre, la verifica di compatibilità viene resa dopo aver messo in concorrenza le iniziative, alla luce dei criteri legalmente scanditi.
(Nel caso di specie, il procedimento per il rilascio, in favore della società appellante, dell’autorizzazione alla realizzazione della RSA, con dotazione di trenta posti letto per anziani e di dieci posti letto per soggetti affetti da demenza, si era prolungato in ragione della diversa scansione dei bimestri, per effetto della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi di cui alla normativa emergenziale per il Covid-19.
Nelle more, un altro soggetto aveva presentato analoga istanza autorizzatoria per la realizzazione di una RSA di mantenimento in un comune limitrofo, che, perciò solo, era stata esaminata in tempi più brevi, con conseguente parziale saturazione del fabbisogno).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it