Con la sentenza 7798/2024 i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato hanno chiarito che nelle gare di appalto, l’operazione di correzione dell’errore materiale deve avvenire non oltre il termine di scadenza per la partecipazione alla gara e deve fondarsi su elementi significativi desumibili dall’atto stesso e non da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dell’offerta in gara, fermo restando che è emendabile il solo errore che non inficia l’offerta del ricorrente e che si sostanzia in un mero refuso materiale riconoscibile ictu oculi dalla lettura del documento d’offerta (1).
In materia di appalti pubblici, inoltre, secondo i giudici di Palazzo Spada, i principi generali della immodificabilità e della non ambiguità dell’offerta vanno coniugati con il principio di autoresponsabilità. Eventuali errori commessi dai concorrenti nella formulazione dell’offerta e nella presentazione della documentazione devono essere dagli stessi sopportati, essendo tenuti ad un onere di diligenza e professionalità superiore alla media durante tutte le fasi della procedura di gara. (2).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. V, n. 5344 del 2022; n. 5638 del 2021; n. 6462 del 2020.
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
in argomento v. Cons. Stato, sez. IV, n. 448 del 2022; Ad. plen., n. 9 del 2014.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it