“Per i debiti fuori bilancio emersi dopo la dichiarazione di dissesto non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, dal momento che spetta all’Organo Straordinario di Liquidazione ogni valutazione sull’ammissibilità del debito alla massa passiva”.
E’ quanto prevede la deliberazione n. 12/SEZAUT/2020/QMIG di orientamento adottata dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti per tutte le Sezioni Regionali di Controllo in riferimento all’interpretazione della normativa del Testo unico degli enti locali su dissesto e corretta perimetrazione delle competenze intestate all’Organo Straordinario di Liquidazione (OSL) ai fini della formazione della massa passiva.
La Sezione si è pronunciata, in particolare, sulla possibilità per l’Organo Straordinario di Liquidazione di ammettervi anche i debiti fuori bilancio per i quali l’ente non abbia provveduto all’adozione di formale deliberazione consiliare di riconoscimento.
A superamento dell’univoco orientamento restrittivo maturato sul punto in sede territoriale, la Sezione, valorizzando la specificità delle disposizioni regolatrici della materia – riconducibili ad un microsistema extra ordinem – ha riconosciuto la competenza dell’OSL rispetto ai debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, con riguardo a tutte le fattispecie di cui all’art. 194 TUEL.