Il Consiglio di Stato, sezione III, con la sentenza n. 6211 dell’11 luglio 2024 in materia di enti del terzo settore, ha affermato che la distinzione tra attività qualificate di “interesse generale” da esercitare senza scopo di lucro, previste dall’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (dirette al perseguimento di obiettivi di elevato carattere sociale, umanitario e culturale) ed attività “diverse” di cui all’art. 6, il cui esercizio è consentito a condizione che siano previste nell’atto costitutivo o nello statuto e che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, si basa su un criterio di diversità oggettiva e non teleologica, quale emerge dal raffronto con il catalogo di cui all’art. 5. (1);
ed inoltre che le attività di “interesse generale” di cui all’art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ove svolte con lo scopo di lucro ovvero attraverso il conseguimento di un utile, non diventano per ciò solo “diverse” né richiedono quindi una specifica annotazione nell’atto costitutivo o nello statuto, ma possono essere esercitate come attività “secondarie e strumentali” ai sensi dell’art. 33, comma 3, purché nel rispetto dei criteri e dei limiti fissati dal decreto 19 maggio 2021, n. 107 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (2).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it