In tema di elezione dei consigli regionali, non sussiste per i dirigenti scolastici la causa di ineleggibilità sancita dall’art. 2, comma 1, n. 1, della legge n. 154 del 1981 per “i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori”, in quanto le funzioni di questi ultimi, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, attengono al raccordo tra le direttive impartite dal Ministro nell’esercizio della funzione d’indirizzo politico e programmazione e l’attività amministrativa svolta dai singoli uffici e direzioni in cui si articola la struttura ministeriale, mentre i dirigenti scolastici sono esclusi da funzioni apicali, limitandosi all’espletamento dei compiti specificamente demandati alle istituzioni scolastiche, nell’ambito dell’autonomia organizzativa, didattica e finanziaria ad stesse riconosciuta.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 com. 1 lett. 1 CORTE COST., Decreto
Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 274 com. 1 lett. L CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001
num. 165 art. 16, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25
Massime precedenti Vedi: N. 6460 del 2009 Rv. 607470 – 01, N. 15026 del 2007 Rv. 598051 –
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Fonte: Corte di Cassazione