La Corte di Cassazione, sez 2 civile, con l’ordinanza n. 5850/2024 ha affermato che in tema di rivendita di immobili oggetto di convenzione ex art. 35 l. n. 865 del 1971, ai fini della soggezione al vincolo reale del prezzo massimo consentito, è da escludersi la rilevanza della differenza tra cessione del diritto di proprietà e cessione del diritto di superficie, dal momento che i corrispettivi delle concessioni di superficie ed i prezzi delle aree cedute in proprietà devono, nel loro insieme, assicurare la copertura delle spese sostenute dal comune o dal consorzio per l’acquisizione delle aree comprese in ciascun piano approvato.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Cod. Civ. art. 952
Massime precedenti Vedi: N. 377 del 2024 Rv. 669912 – 01
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione