La Corte di Cassazione sez. 1 Civile, con la sentenza n. 17326/2024 ha affermato che in tema di edilizia popolare ed economica, il principio del perfetto pareggio economico, in base al quale il prezzo di cessione delle aree deve assicurare al Comune la copertura di tutti i costi per la loro acquisizione, non comporta l’automatico trasferimento dell’obbligo di conguaglio a carico degli assegnatari degli alloggi, salvo che non vi sia un loro espresso accollo ex art. 1273 c.c. ovvero un’espressa previsione di trasferimento nella convenzione stipulata tra l’ente pubblico e la cooperativa concessionaria, che altrimenti, ai sensi dell’art. 35 della l. n. 865 del 1971, rimane l’unico soggetto obbligato all’integrazione del prezzo.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST.
Massime precedenti Vedi: N. 13595 del 2020 Rv. 658254-02 Rv. 658254-02
Fonte: Massimario della Corte di Cassazione