Non va sospeso monocraticamente il provvedimento di sospensione dal servizio del sanitario che non si è sottoposto al vaccino obbligatorio per i sanitari ex art. 4, d.l. 1° aprile 2021, n. 44 e l. 28 maggio 2021, n. 76, per contrasto con il virus Covid-19, atteso che tale obbligo è giustificato non solo dal principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia.
Ha chiarito il decreto che il rilascio delle dette autorizzazioni risultano conformi alla normativa e approfonditi comunque al punto da fornire, anche in un’ottica di rispetto del principio di precauzione, sufficienti garanzie – allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, unico possibile metro di valutazione – in ordine alla loro efficacia e sicurezza tali da far escludere l’irrazionalità della scelta legislativa di prevedere l’obbligatorietà della vaccinazione di talune categorie di lavoratori a fronte della grave minaccia alla salute pubblica determinata dalla diffusività globale del virus, situazione che ha indotto l’Organizzazione mondiale della sanità a dichiarare prima lo stato di “emergenza di salute pubblica di rilevanza internazionale” e poi quello di “pandemia” con conseguente dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale da parte del Consiglio dei Ministri.
Ha aggiunto il decreto che nel bilanciamento tra gli interessi coinvolti dalla presente vicenda – pur tutti costituzionalmente rilevanti e legati a diritti fondamentali – deve ritenersi assolutamente prevalente la tutela della salute pubblica e, in particolare, degli utenti della sanità pubblica e privata specialmente “delle categorie più fragili e dei soggetti più vulnerabili (per l’esistenza di pregresse morbilità, anche gravi, come i tumori o le cardiopatie, o per l’avanzato stato di età), che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e assistenza” (Consiglio di Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045).
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it