E’ illegittimo il d.P.C.M. 14 gennaio 2021 nella parte in cui impone l’uso delle mascherine a scuola anche in situazione di rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale Civid-19 e senza prevedere alcuna misura al fine di garantire che un minore, pur privo di patologie conclamate, possa essere esonerato dall’uso della mascherina in classe ove risenta di cali di ossigenazione o di altri disturbi o difficoltà; tale d.P.C.M. si discosta dalle risultanze del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) senza motivare e senza richiamare evidenze istruttorie di diverso avviso, in ipotesi ritenute prevalenti rispetto al parere tecnico-scientifico del CTS (1).
(1) V. Tar Lazio, sez. I, 19 febbraio 2021, n. 2102.
Il Tar preliminarmente precisa che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse della domanda di annullamento di tutti gli atti impugnati, che hanno cessato di produrre i loro effetti.
Cionondimeno, il Tar verifica la legittimità del d.P.C.M., essendo stata formulata riserva di azione risarcitoria, sebbene in modo generico, ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a..
Quanto al d.P.C.M. 2 marzo 2021, la Sezione ha già evidenziato l’effetto di formale legificazione delle misure in contestazione (cfr. Tar Lazio, sez. I, 28 maggio 2021, n. 6307) e, dunque, la loro non sindacabilità trattandosi di atti non amministrativi.
Fonte: www.giustizia-amministrativa.it