Il Tar Liguria ha ribadito, nella sentenza n. 54/2018 pubblicata il 25 gennaio, che la Giunta comunale non ha alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire.
Una impresa edile presentava una istanza per ottenere il rilascio di un permesso di costruire diretto alla realizzazione di un complesso residenziale di dodici edifici in un Comune ligure. Con deliberazione la Giunta comunale formulava “direttive” al competente Settore in merito all’istanza edificatoria presentata, puntualizzando che la proposta ivi formulata per la cessione di aree a standard (parcheggi pubblici e verde), in quanto zona “non centrale per la quale non è previsto un particolare utilizzo di pubblico interesse”, non poteva essere ritenuta utile.
L’impresa proponeva, pertanto, ricorso al TAR, eccependo l’incompetenza a pronunciarsi della Giunta, poichè l’organo in questione non avrebbe “alcuna competenza a dettare indirizzi al competente dirigente in merito ad istanze di permesso di costruire”.
Con la sentenza n. 54/2018 pubblicata il 25 gennaio, la prima sezione del Tar Liguria ha accolto il ricorso della società affermando che “la censura di incompetenza è palesemente fondata in quanto l’art. 20 del t.u. edilizia riserva al dirigente o al responsabile dell’ufficio la decisione in merito al rilascio del permesso di costruire, senza contemplare possibili ingerenze, neppure attraverso la formulazione di direttive o di indirizzi, dell’organo di governo in tale ambito procedimentale.
Fermo restando che l’avversata deliberazione di Giunta, pur autoqualificandosi come atto di indirizzo, determina in modo affatto puntuale i contenuti del titolo edificatorio, con evidente sconfinamento nel perimetro dell’attività di gestione amministrativa in materia edilizia che la legge riserva ai dirigenti degli enti locali, anche qualora comportante, come nel caso di specie, valutazioni di natura discrezionale”.
Quindi, l’accoglimento della dedotta censura di incompetenza “determina l’annullamento degli atti impugnati e la rimessione dell’affare all’autorità competente, vale a dire al Dirigente del Settore urbanistica ed edilizia privata del Comune di Alassio”.