In presenza di una folta giurisprudenza sulla debenza dell’IMU da parte della società di leasing nella ipotesi in cui il contratto sia risolto senza riconsegna del bene, la Corte di Cassazione, con la sentenza della V Sezione Civile, n. 13793 del 2019, è intervenuta nuovamente a decidere a seguito del ricorso proposto dal Comune di LONATE POZZOLO avverso la decisione della CTR di Milano di conferma della CTP Varese che aveva accolto l’impugnativa di un AVVISO IMU 2912 in relazione ad un immobile concesso in locazione finanziaria con contratto risolto per mancato pagamento dei canoni.
Il giudice di appello aveva ritenuto che nel caso in questione soggetto passivo dell’imposta dovesse individuarsi nell’utilizzatore del cespite immobiliare, non essendo la società di leasimg nel possesso e nel godimento secondo la prescrizione dell’art. 8, comma 2, del decr. legisl. n. 23/2011.
Procedendo ad una disamina del quadro normativo di riferimento, la Suprema Corte ha rilevato che l’art. 9 del decr. legisl. n. 23/2011 individua nel locatario il soggetto passivo nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Da tale norma discende che con la risoluzione del contratto la soggettività passiva si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore.
Ad avviso della Corte, quindi, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore: in concreto, è il titolo (cioè il contratto stipulato) che determina la soggettività passiva e non certo la materiale disponibilità del bene.
Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, la sentenza impugnata è stata cassata, con il rigetto dell’originario ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ.V CIVILE – SENTENZA N. 13793 DEL 2019
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale
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