Dalla sentenza 608/2020 della quinta sezione del Consiglio di Stato si può estrapolare il principio per cui deve essere qualificato come appalto di servizi il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda che l’attività svolta sia remunerata integralmente dall’amministrazione. La sessa pronuncia affronta, inoltre, il tema delle condizioni che debbono ricorrere per l’affidamento diretto di un appalto senza bando per ragioni di estrema urgenza.
Va qualificato come appalto di servizi, e non come concessione di servizi, il contratto di gestione dei rifiuti urbani che preveda (come in questo caso) che l’attività svolta sia remunerata integralmente dall’amministrazione, di modo che non gravi sull’operatore economico il rischio d’impresa; conseguentemente, le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria. Del resto, spiegano i giudici di Palazzo Spada, la devoluzione (ex art. 133, c.1 lett.p) alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie attinenti all’attività di gestione dei rifiuti, quand’anche posta in essere con comportamenti dell’Amministrazione o dei soggetti alla stessa equiparati, presuppone comunque che gli atti di gestione siano espressione dell’esercizio di un potere autoritativo, onde, quando in giudizio sia dedotto un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Ne consegue, che tutte le contestazioni formulate in ordine alla interruzione, asseritamente abusiva, dei rapporti contrattuali pendenti inter partes (legittimata vuoi dall’inesatto adempimento delle prestazioni dovute, vuoi dalla intervenuta scadenza del contratto, vuoi dalla mancata rispondenza delle prestazioni rese agli obiettivi fissati) devono ritenersi sottratti, in quanto afferenti a posizioni di ordine paritetico, alla giurisdizione amministrativa.
L’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 autorizza, in presenza di “ragioni di estrema urgenza”, il ricorso a “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, a condizione che: a) l’urgenza derivi da “eventi imprevedibili” e “in alcun caso imputabili” alla amministrazione aggiudicatrice, che rendano impossibile il rispetto del termini “per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione”; b) della relativa giustificazione sia dato conto “con adeguata motivazione”; c) l’affidamento sia disposto “nella misura strettamente necessaria”. L’opzione riveste, all’evidenza, carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, sicché, la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente. Nel caso di specie, è corretta la scelta operata dal Comune, in quanto dalla disamina della documentazione versata agli atti del giudizio – anche indipendentemente dalla sussistenza delle (concorrenti ed alternative) condizioni di cui all’art. 63, c. 2, lett. b n. 2 -ricorrono le condizioni per un affidamento urgente e temporaneo ad operatore disponibile sul piano delle postulate condizioni tecniche e dotato delle necessarie qualificazioni tecniche.